Nel vasto panorama delle tipologie di contratto esistenti, da molti anni nel mercato occupazionale è presente il lavoro intermittente, anche conosciuto come lavoro a chiamata o job on call.
Va detto in primo luogo che il contratto a chiamata è attivabile dall’azienda solamente previa indicazione della causa di ricorso a tale modalità di impiego. Nello specifico questo contratto può essere attivato solamente se il Ccnl specifica il carattere discontinuo dell’attività oppure se il lavoratore ha meno di 24 anni o più di 55 anni.
Unica altra limitazione per l’azienda è il numero di effettive chiamate possibili, che non può superare le 400 giornate nell’arco di tre anni solari (al di sopra delle quali il contratto si trasforma automaticamente in un tempo pieno e indeterminato). Alla norma delle 400 giornate fanno eccezione i settori del turismo, dei pubblici esercizi e dello spettacolo.
Esattamente come altre tipologie di contratto più tradizionali, il contratto di lavoro intermittente deve essere stipulato in forma scritta e deve indicare:
- la durata della prestazione lavorativa (tempo determinato o indeterminato)
- la causa del ricorso a questa forma contrattuale
- il luogo e le modalità di lavoro
- le norme di sicurezza relative al tipo di mansione
- le modalità di comunicazione delle disponibilità (il lavoratore può dare risposta alla singola chiamata oppure scegliere di garantire la disponibilità ed essere pertanto sempre a disposizione dell’azienda in attesa della convocazione, periodo durante il quale riceve un’indennità)
- le modalità ed il preavviso di chiamata
- il trattamento economico
Inoltre il lavoratore intermittente matura tutti i diritti di un normale dipendente; dunque, in base al CCNL di riferimento, ha diritto alla retribuzione oraria pattuita e, proporzionalmente all’attività svolta, a permessi retribuiti, ferie, tredicesima e quattordicesima (se previste) e TFR maturato.
Come suggerisce il termine, questa tipologia di contratto regola una realtà lavorativa che si contraddistingue per essere discontinua e come tale necessità di un impiego soggetto alle effettive necessità dell’azienda e dei suoi flussi.
Per rispondere a questa esigenza nasce una tipologia contrattuale che permette al datore di lavoro di inserire la risorsa solamente dove e quando c’è necessità di maggiore forza lavoro o della risorsa con le sue specifiche competenze, secondo un’ottica di ammortizzazione e ottimizzazione del costo del personale.
Potrebbe sembrare che questa forma contrattuale prediliga e tuteli solamente gli interessi del datore di lavoro, ma va invece ad incoraggiare e regolamentare un cospicuo numero di prestazioni occasionali al quale non veniva riconosciuta prima alcuna natura giuridica.
Per approfondire l’argomento vedi:
- https://www.dirittierisposte.it/Schede/Lavoro-e-pensione/Contratti-di-lavoro/lavoro_intermittente_id1111808_art.aspx
- https://www.laleggepertutti.it/242664_che-cose-il-lavoro-intermittente