In questo breve articolo cercheremo di trattare in maniera sintetica il problema di richiedere un risarcimento a causa di un fenomeno di malasanità (cioè di errore medico). Quanto tempo abbiamo per chiedere il risarcimento?
Vediamolo insieme.
Se a causa di una negligenza medica ci si trova vittime di malasanità, si può richiedere un risarcimento danni per errori medici. Attenzione però, sono previste tempistiche precise per richiedere risarcimento o la punizione del colpevole che variano in base al soggetto che ha compiuto l’illecito.
Analizziamo il caso in cui si è stati curati presso una struttura sanitaria (pubblica o privata poco importa). Noi potremo agire sia verso la struttura che verso il medico.
La richiesta danni verso il medico andrà formulata sulla base di una responsabilità extracontrattuale (art. 2043). In questo caso la prescrizione prevista è più breve rispetto a quella della struttura in cui opera. Soli 5 anni. La spiegazione di questa differenza è data dal fatto che il medico ha una responsabilità extracontrattuale soggetta a termini più corti.
La struttura sanitaria, invece, è vincolata da una responsabilità contrattuale che prevede che i tempi di prescrizione siano più lunghi: tendenzialmente dieci anni.
Nel caso in cui l’errore medico costituisca anche reato, come ad esempio l’omicidio colposo o le lesioni colpose a danno del paziente, la prescrizione ai fini civili diventa quella del reato commesso dal professionista sanitario.
Tale prescrizione si estende ai soggetti obbligati a risarcire. Se quindi l’illecito è penale i termini di cui il danneggiato può beneficiare si allungano.
Errori medici: responsabilità contrattuale o extracontrattuale?
All’atto del ricovero, in occasione di visite ambulatoriali o esami specialistici, tra paziente e struttura sanitaria viene sottoscritto un contratto che prende il nome di “spedalità”.
Questa forma di contratto è atipica in quanto non richiede firme o adempimenti particolari, ma è atto a tutelare la salute del paziente. Tale vincolo contrattuale fa sì che medici e strutture operino in modo scrupoloso.
Da questo vincolo ne consegue che si generi una duplice responsabilità risarcitoria: quella del medico e quella della struttura. Vediamo insieme nel dettaglio cosa le contraddistingue:
- se la responsabilità è imputabile al medico siamo davanti a responsabilità extracontrattuale che prevede l’obbligo di risarcire i danni arrecati al pari di qualsiasi fatto illecito;
- se la responsabilità è imputabile alla struttura sanitaria in cui il medico o gli operatori esercitano, invece, il vincolo è contrattuale, pertanto, i termini di prescrizione si allungano.
Errori medici prescrizione per l’azione civile
I termini di prescrizione per l’azione civile, come abbiamo visto, differiscono tra di loro in base al vincolo contrattuale o extracontrattuale al quale è soggetto il responsabile dell’illecito:
- nel caso di responsabilità contrattuale, propria della struttura sanitaria, la legge prevede una prescrizione generale di dieci anni;
- nel caso di responsabilità extracontrattuale, propria del medico o dell’operatore sanitario, il termine scende a cinque anni.
I termini di prescrizione decorrono “dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere” e, quindi, in caso di insorgenza di malattia posteriore all’intervento.
Come stabilito dalla Corte di Cassazione a Sezioni Unite, in occasione di vittime di malattie provocate da trasfusioni con sangue infetto, il conteggio dei termini verrà calcolato dal momento in cui la patologia è stata percepita e documentata.
Attenzione: se un medico ha un rapporto di collaborazione libero professionale presso una struttura, nel caso sia oggetto di una richiesta risarcitoria da parte direttamente del paziente, la polizza di colpa grave non copre (copre solo la rivalsa della struttura pubblica). In questo caso il medico deve avere anche una polizza di rc professionale. Per questo è opportuno farsi consigliare con esperti del settore, come ad esempio i consulenti del sito Rc Medici (https://rcmedici.eu/ ) .
Termini di prescrizione in caso di reato
Lo scenario cambia se ci si trova a fare i conti con un episodio di malasanità che costituisce reato, ad esempio nel caso in cui un paziente dovesse riportare lesioni personali più o meno gravi, permanenti o temporanee o se, lo stesso, fosse vittima di omicidio colposo a causa di cure errate.
La Corte di Cassazione, in una recente ordinanza, ha accolto ricorso per il risarcimento del danno parentale per la perdita di un congiunto causata da illecito medico applicando, all’azione civile, il termine di prescrizione di dieci anni definito per l’omicidio colposo.